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Conclusosi il mese di gennaio, in ogni scuola sono in programma gli scrutini di fine primo quadrimestre: questo rappresenta un momento molto importante per la valutazione del processo di insegnamento apprendimento. I consigli di classe, pertanto, già in questi giorni sono impegnati con le attività propedeutiche alle operazioni di scrutinio intermedio: cosa succede se uno o più docenti si assentono? Chi li sostituisce? Spetta una retribuzione? Cerchiamo di fare chiarezza qui di seguito.

Riferimenti normativi

L’art. 44 del nuovo CCNL 2019/21 tra le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti annovera anche lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione. Ricordiamo che l’operazione di scrutinio è un attività dovuta, pertanto non rientra nel conteggio delle 40 ore, essendo un obbligo della funzione docente. Per avere valore legale, occorre che il tutto avvenga in presenza del collegio perfetto, vale a dire alla presenza di tutti i docenti che compongono il consiglio di classe.
Cosa succede se uno o più insegnanti sono costretti ad assentarsi per gravi motivi personali o familiari o per malattia? La sentenza n. 31634 del 2010 del Tar del Lazio ha chiarito qualsiasi dubbio, affermando l’obbligatorietà della presenza di tutti i docenti al consiglio di classe, stante la natura di “collegio perfetto”. Ha stabilito, infatti che “Nel caso in cui un docente sia impedito a partecipare per motivi giustificati, il dirigente scolastico deve affidare l’incarico di sostituirlo a un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola”.

Come deve avvenire la sostituzione durante gli scrutini

La sostituzione di uno o più docenti assenti agli scrutini, debitamente menzionata nel verbale, deve avvenire secondo il seguente ordine:

  1. con un docente dello stesso consiglio di classe ( ad esempio, la docente di lettere può sostituire l’insegnante di storia o geografia);
  2. con un docente della scuola anche se di materia affine (purché quindi abbia titolo ad insegnare la materia del collega assente);
  3. con un supplente (nominato dalle graduatorie di istituto), nel caso in cui nella scuola non vi sia un docente della stessa materia o comunque avente titolo ad insegnarla (e ovviamente non si può rimandare lo scrutinio).

Il supplente va retribuito?

Abbiamo precisato che gli scrutini rappresentano un’attività dovuta, perché rientrano tra gli obblighi del docente e quindi non retribuiti. Ma ciò è valido per le classi in cui l’insegnante presta servizio, non certo per quelle in cui non insegna e non svolge attività valutativa. Pertanto, le ore prestate in sostituzione dei colleghi assenti dovranno necessariamente essere retribuite nel caso in cui si supplisce un collega per uno scrutinio di una classe in cui il docente non insegna alcuna disciplina.

Fonte Scuolainforma


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