Abrogazione della legge 46/90

Premessa

L’impianto elettrico utilizzatore in bassa tensione secondo la Norma CEI 64-8, è l’insieme di componenti elettrici elettricamente associati al fine di soddisfare a scopi specifici e aventi caratteristiche coordinate. Fanno parte dell’impianto elettrico tutti i componenti elettrici non alimentati tramite prese a spina, mentre fanno parte dell’impianto elettrico anche gli apparecchi utilizzatori fissi alimentati tramite prese a spina destinate unicamente alla loro alimentazione; di fatto l’impianto elettrico è l’impianto utilizzatore che, normalmente, comprende i circuiti di distribuzione, i circuiti terminali, le apparecchiature di protezione, sezionamento e comando, i quadri elettrici, le prese a spina per l’allacciamento degli utilizzatori mobili.
Sempre con riferimento alla Norma CEI 64-8, l’art. 132.1 stabilisce che gli impianti elettrici devono garantire:

  • la protezione delle persone e dei beni;
  • il corretto funzionamento in conformità all’uso previsto.

Quanto sopra viene assolto mediante una attenta progettazione ed una corretta installazione che prevede, tra l’altro, l’impiego di prodotti di qualità e pienamente rispondenti alle relative norme e/o certificazioni. Precisamente, con l’entrata in vigore della Legge 46/90, sostituita nel 2008 dal D.M. 37/08, le competenze dei soggetti coinvolti sono il committente, il progettista e l’installatore, definite per l’appunto

  • il committente è tenuto a rivolgersi a una impresa abilitata;
  • il progettista deve essere regolarmente iscritto nel rispettivo Albo e risulta inequivocabilmente coinvolto per la parte di sua responsabilità
  • il progetto deve essere definito in tutte le sue parti, il progettista .

Una corretta progettazione deve avvenire nel rispetto della Guida CEI 0-2 che indica, in funzione del tipo di impianto elettrico, la documentazione di progetto necessaria.

Abrogazione della legge 46 del 5 Marzo 1990

Il 27 marzo 2008 è stata abrogata la Legge n. 46 del 5 marzo 1990 recante:

  • norme per la sicurezza degli impianti;
  • decadono tutti i relativi decreti attuativi come il regolamento di esecuzione della L. 46/90;
  • decade il DM di approvazione del modello della ecc..

Il 22 gennaio 2008 entra in vigore il Decreto Ministeriale n. 37, regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici che sancisce nei fatti la sostituzione integrale della 46/90, con la pubblicazione in data 12/03/2008 sulla Gazzetta Ufficiale numero 61 del Decreto Ministeriale n. 37; quest’ultima entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, cioè il 27 marzo 2008. Essa, abroga quasi tutta la Legge 46/90 e i relativi decreti attuativi; restano in vigore solamente gli articoli:

  • 8  (Finanziamento dell’attività di normazione tecnica);
  • 14 (Verifiche);
  • 16  (Sanzioni).

Per quanto concerne all’articolo 6 della precedente legge 46/90, inerente le sanzioni, le stesse trovano applicazione ma in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dal nuovo DM 37/08.

Cosa prevedeva la legge 46/90?

Ogni impianto elettrico realizzato necessita, secondo la normativa vigente di una certificazione con la quale vengano dichiarate:

  • qualità dei materiali usati;
  • i requisiti tecnici dell’installatore
  • la garanzia che l’opera realizzata risponda sia alla legge quanto alle normative espresse dal Comitato Elettrotecnico Italiano CEI.

Bisogna precisare la differenza esistente tra le norme CEI e la legge 46/90. Le norme elettriche sono delle “raccolte” di esperienze operative di vari comitati, con le quali e possibile realizzare un impianto elettrico che la stessa legge definisce a “regola d’arte”, cioè perfetto. Le normative possono non essere necessariamente quelle italiane CEI, bensì altre, di paesi diversi, e altrettanto valide. L’installatore in tal caso se ne assume la responsabilità.
La legge invece obbliga i soggetti a operare nel pieno rispetto di essa, non concedendo alternative. Si può quindi affermare che le “norme” sono dei consigli tecnici che è meglio rispettare, mentre la legge impone il totale rispetto dei suoi articoli.

Scopo della legge

Questa legge, entrata in vigore il 5 marzo 1990, è nata per realizzare i seguenti obiettivi:

  • regolamentare il settore impiantistico stabilendo i criteri di professionalità e procedure formali per definire i soggetti competenti e autorizzati a operare e a cui il committente (cioè colui che ordina i lavori) ha l’obbligo di rivolgersi
  • realizzare tutti gli impianti elettrici a Norma definiti a regola d’arte garantendo la sicurezza in ogni ambiente.

Di seguito vengono descritti brevemente i punti più interessanti di questa legge per il committente.

Obbligo di rivolgersi a professionisti competenti

Il committente ha l’obbligo di rivolgersi a professionisti competenti, con requisiti tecnico – professionali stabiliti dalla legge e regolarmente iscritti all’albo degli artigiani o al registro delle ditte.

L’impianto a regola d’arte

Un impianto a regola d’arte deve essere provvisto di :

  • Interruttore automatico differenziale (salvavita);
  • Impianto di terra;
  • Materiali e apparecchi conformi alla norma CEI;

Nota: gli apparecchi identificati con il marchio IMQ (Istituto Italiano Marchio di Qualità) sono conformi alle Norme CEI e garantiscono affidabilità e sicurezza.

Certificato di abitabilità e di agibilità

Questo certificato viene rilasciato da parte del Sindaco, solo dopo aver acquisito la dichiarazioni di conformità relativa all’impianto.

Dichiarazione di conformità

In questo documento, che deve essere rilasciato al termine dei lavori dall’impresa installatrice, viene dichiarato di aver realizzato un impianto a regola d’arte, utilizzando materiali e componenti realizzati secondo le norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

Sanzioni

Con il 1 Gennaio 1999 è entrata finalmente a regime la Legge 46/90, “Norme per la sicurezza degli impianti in edifici civili”, che prevedeva (con l’ultima proroga), l’adeguamento degli impianti Elettrici, Termoidraulici, Gas, Antenne ecc., entro il 31 DICEMBRE 1998.

TUTTI GLI IMPIANTI ESISTENTI OGGI DEVONO QUINDI RISPONDERE AI REQUISITI DI LEGGE ED ALLE NORMATIVE TECNICHE.

La legge prevede sanzioni a carico dei proprietari degli immobili e/o degli amministratori di condominio per le parti comuni, in caso di impianti NON rispondenti ai requisiti in essa previsti. Le sanzioni vanno da un minimo di € 258 fino a un massimo di € 2.582 (anno di riferimento: 2.002 )

Art. 1. Ambito di applicazione.

Sono soggetti all’applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

  1. gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;
  2. gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche,
  3. gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
  4. gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;
  5. gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;
  6. gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
  7. gli impianti di protezione antincendio.

Sono altresì soggetti all’applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.

Art. 2. Soggetti abilitati.

Sono abilitate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
L’esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico – professionali, di cui all’articolo 3, da parte dell’imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all’esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti

Art. 3. Requisiti tecnico – professionali.

I requisiti tecnico – professionali di cui all’articolo 2, comma 2, sono i seguenti:

  • laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
  • oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
  • oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
  • oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell’impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.

Art. 4. Accertamento dei requisiti tecnico – professionali. (abrogato dal DPR 392/94)

L’accertamento dei requisiti tecnico – professionali è espletato per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l’artigianato. Per tutte le altre imprese è espletato da una commissione nominata dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dei quali un membro in rappresentanza degli ordini professionali, un membro in rappresentanza dei collegi professionali, un membro in rappresentanza degli enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti membri designati dalle organizzazioni delle categorie più rappresentative a livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate dalla presente legge; la commissione è presieduta da un docente universitario di ruolo di materia tecnica o da un docente di istituto tecnico industriale di ruolo di materia tecnica.
Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico – professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 15.

Art. 5. Riconoscimento dei requisiti tecnico – professionali. (abrogato dal DPR 392/94)

Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico – professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla commissione provinciale per l’artigianato, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico – professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, come imprese installatrici o di manutenzione negli impianti di cui all’articolo 1.

Art. 6. Progettazione degli impianti.

Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell’articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell’ambito delle rispettive competenze.
La redazione del progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 15.

Il progetto di cui al comma 1 è depositato:

  • presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
  • presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.

Art 7. Installazione degli impianti.

Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d’arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d’arte.
In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo

Art. 8. Finanziamento dell’attività di normazione tecnica.

Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall’Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l’attività di ricerca di cui all’articolo 3, terzo comma, del decreto – legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all’attività di normazione tecnica, di cui all’articolo 7 della presente legge, svolta dall’UNI e dal CEI.
La somma di cui al comma 1, calcolata sull’ammontare del contributo versato dall’INAIL nel corso dell’anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

Art. 9. Dichiarazione di conformità.

Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell’impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all’articolo 6.

Art. 10. Responsabilità del committente o del proprietario.

Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1 ad imprese abilitate ai sensi dell’articolo 2.

Art. 11. Certificato di abitabilità e di agibilità.

Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.

Art. 12. Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri.

Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché dall’obbligo di cui all’articolo 10, i lavori concernenti l’ordinaria manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 9.

Art. 13. Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.

Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell’articolo 1 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l’impresa installatrice deposita presso il comune entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell’impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 15.
In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento. Nella relazione di cui all’articolo 9 dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.

Art. 14. Verifiche.

Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell’ambito delle rispettive competenze, di cui all’articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 15.
Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.

Art. 15. Regolamento di attuazione.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con le procedure di cui all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione. Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all’articolo 6 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell’installazione degli impianti, tenuto conto dell’evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.

Commi abrogati dal DPR 392/94:

  1. Presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato è istituita una commissione permanente, presieduta dal direttore generale della competente Direzione generale del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, o da un suo delegato, e composta da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie imprenditoriali e artigiane interessate, da sei rappresentanti delle professioni designati pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali e da due rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica e di gas.
  2. La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad indagini e studi sull’evoluzione tecnologica del comparto.

Art. 16. Sanzioni.

Alla violazione di quanto previsto dall’articolo 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all’Art. 15, una sanzione amministrativa da € 51,65 a € 258,23. Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da € 516,46 a € 5.164,5. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 15 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall’albo di cui all’articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell’entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.

Art. 17. Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali.

I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.

Art. 18. Disposizioni transitorie.

Fino all’emanazione del regolamento di attuazione di cui all’articolo 15 sono autorizzate ad eseguire opere di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1 le imprese di cui all’articolo 2, comma 1, le quali sono tenute ad eseguire gli impianti secondo quanto prescritto dall’articolo 7 ed a rilasciare al committente o al proprietario la dichiarazione di conformità recante i numeri di partita IVA e gli estremi dell’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 9.

Art. 19. Entrata in vigore.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Alcune importanti novità del decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.

  • Art. 1. L’ambito di applicazione

Il DM 37/08 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

  • Classificazione degli impianti

Sono sempre classificati in sette tipologie elencati come prima, ma la classificazione di seguito è diversa, le differenze importante sono evidenziate in:

 

L. 46/90 DM 37/08 Differenza
a)  gli  impianti  di  produzione,  di  trasporto,  di distribuzione   e   di   utilizzazione   dell’energia elettrica  all’interno  degli  edifici  a  partire  dal punto  di  consegna  dell’energia  fornita  dall’ente distributore; a)   impianti   di   produzione,   trasformazione, trasporto,          distribuzione,          utilizzazione dell’energia   elettrica,   impianti   di   protezione contro   le   scariche   atmosferiche,   nonché   gli impianti  per  l’automazione  di  porte,  cancelli  e
barriere;
Sono    inserite    le    seguenti    definizioni:    la trasformazione  degli  impianti,  gli  impianti  di protezione  contro  le  scariche  atmosferiche  e quelli  delle  automazione  di  porte,  cancelli  e barriere.   Per   questi   ultimi   impianti,   pare, indipendentemente dal tipo di alimentazione.
b)  gli  impianti  radiotelevisivi  ed  elettronici  in genere,  le  antenne  e  gli  impianti  di  protezione da scariche atmosferiche; b)   impianti   radiotelevisivi,   le   antenne   e   gli impianti elettronici in genere; Non  comprende  più   gli  impianti  inerenti  la protezione contro le scariche atmosferiche.
c)    gli    impianti    di    riscaldamento    e    di climatizzazione   azionati   da   fluido   liquido, aeriforme,   gassoso   e   di   qualsiasi   natura   o specie; c)   impianti        di        riscaldamento,        di climatizzazione,    di    condizionamento    e    di refrigerazione   di   qualsiasi   natura   o   specie, comprese  le  opere  di  evacuazione  dei  prodotti della   combustione   e   delle   condense,   e   di ventilazione ed aerazione dei locali; Sono   inseriti   esplicitamente   gli   impianti   di refrigerazione, così  sono  inserite  le opere  (non specificate   diversamente)   di  evacuazione  dei prodotti   delle   condense,   di   ventilazione   ed aerazione.
d)  gli  impianti  idrosanitari  nonché  quelli  di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di  consumo  di  acqua  all’interno  degli  edifici  a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore; d)  impianti  idrici  e  sanitari  di  qualsiasi  natura o specie; Pur   essendo   la   definizione   diversa, non     si tratta di diversa tipologia di impianti.
e)  gli  impianti  per  il  trasporto  e  l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli  edifici  a  partire  dal  punto  di  consegna del    combustibile    gassoso    fornito    dall’ente distributore; e)      impianti      per      la      distribuzione      e l’utilizzazione    di    gas    di    qualsiasi    tipo, comprese  le  opere  di  evacuazione  dei  prodotti della  combustione  e  ventilazione  ed  aerazione
dei locali;
Sono   inserite   esplicitamente   le   opere   (non specificate   diversamente)   di  evacuazione  dei prodotti   delle   condense,   di   ventilazione   ed aerazione.
f)  gli  impianti  di  sollevamento  di  persone  o  di cose  per  mezzo  di  ascensori,  di  montacarichi, di scale mobili e simili f)  impianti  di  sollevamento  di  persone  o  di cose  per  mezzo  di  ascensori,  di  montacarichi, di scale mobili e simili; Identica definizione
g) gli impianti di protezione antincendio. g) impianti di protezione antincendio. Identica definizione

La differenza tra le tipologie, spicca se si entra nel dettaglio delle definizioni dell’art. 2, che evidenzia:

DM 37/08
Art. 1.
Classificazione degli impianti
DM 37/08
Art. 2.
Definizioni relative agli impianti
NOVITÀ
a)   impianti   di   produzione,   trasformazione, trasporto,   distribuzione, utilizzazione dell’energia   elettrica,   impianti   di   protezione contro  le  scariche  atmosferiche,  nonché  gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere; Impianti di produzione, trasformazione, trasporto,  distribuzione,  utilizzazione dell’energia  elettrica:  i  circuiti  di  alimentazione degli   apparecchi   utilizzatori   e   delle   prese   a spina   con   esclusione   degli   equipaggiamenti elettrici   delle   macchine,   degli   utensili,   degli apparecchi  elettrici  in  genere.  Nell’ambito  degli impianti    elettrici    rientrano    anche    quelli    di autoproduzione    di    energia    fino    a    20    kw nominale,   gli   impianti   per   l’automazione   di porte,  cancelli  e  barriere,  nonché  quelli  posti all’esterno  di  edifici  se  gli  stessi  sono  collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici; Sono  compresi   gli   impianti   di   produzione (generatori)  non  esplicitamente  indicati  nella  L. 46/90, anche se nel limite dei 20 kw.
Sono  comprese  anche  le  automazioni  di  porte, cancelli  e  barriere  (per  questi  impianti,  pare, indipendentemente   dal   tipo   di   alimentazione).
Sono  compresi  anche  gli  impianti  esterni  agli edifici  se  funzionalmente  collegati ad  esempio illuminazioni di giardini.
Fanno parte della tipologia  a)  gli  impianti ad installazione   fissa, alimentati     a     tensione superiore  a  50  V  in  corrente  alternata  e  120  V in corrente continua.
Inoltre,  i  sistemi  di  protezione  contro  le scariche   atmosferiche,   sono  da ritenersi appartenenti all’impianto elettrico;
b)  impianti  radiotelevisivi,  le  antenne  e  gli impianti elettronici in genere; Impianti     radiotelevisivi     ed     elettronici,  le componenti  impiantistiche  necessarie   alla trasmissione  e  alla  ricezione  dei  segnali  e  dei dati; gli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50  V in corrente alternata e 120 V in corrente continua,   mentre   le   componenti   alimentate   a tensione     superiore,     nonché     i     sistemi     di protezione   contro   le   sovratensioni   sono   da ritenersi   appartenenti   all’impianto   elettrico;   ai fini  dell’autorizzazione,  dell’installazione  e  degli ampliamenti    degli    impianti    telefonici    e    di telecomunicazione   interni   collegati   alla   rete pubblica,   si   applica   la   normativa   specifica vigente; Il  limite  dell’impianto  b)  è  determinato  dalla alimentazione.  Le  installazioni  fisse  alimentate a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e  120  V  in  corrente  continua  sono  considerate elettroniche.
Non  fanno  più  parte  di  questa  categoria  di impianti   i   sistemi   di   protezione   contro   le scariche  atmosferiche  perché  sono  da  ritenersi appartenenti all’impianto elettrico.
È  chiarito  che  in  questa  categoria  rientrano  gli impianti   di   trasmissione   segnali,  voce  e  dati (cablaggi  strutturati).  Per  tali  impianti  non  è data  limitazione dimensionale, ma l’autorizzazione    indicata    deve    essere    intesa come  la  “precedente” autorizzazione Telecom che è necessaria per  connettere  l’impianto  alla  rete pubblica  qualora  tale  connessione  sia  effettuata per  mezzo  di  un  numero  di  linee  superiore  a due.
Gli impianti  di sicurezza anti intrusione sono in questa   tipologia   ma   non  gli   impianti   di sicurezza   intesi   come   rilevazione   di   gas,   di fumo e d’incendio.
c)       impianti       di       riscaldamento,       di climatizzazione,    di    condizionamento    e    di refrigerazione   di   qualsiasi   natura   o   specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti
della   combustione   e   delle   condense,   e   di ventilazione ed aerazione dei locali;
NON CITATI NELLE DEFINIZIONI Pur   non   essendo   citata   nelle   definizioni   tale tipologia  di  impianto,  è  da  notare  nuovamente come siano  inserite esplicitamente le opere  (non specificate   diversamente)   di   evacuazione   dei prodotti   delle   condense,   di   ventilazione   ed aerazione
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; NON CITATI NELLE DEFINIZIONI Pur   non   essendo   citata   nelle   definizioni   tale tipologia   di   impianto,   si   ricorda   che   non esistono  norme  tecniche  per  l’installazione  di
tali impianti.
e)      impianti      per      la      distribuzione      e l’utilizzazione    di    gas    di    qualsiasi    tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; Impianti  per  la  distribuzione  e  l’utilizzazione  di gas:  l’insieme  delle  tubazioni,  dei  serbatoi  e  dei loro  accessori,  dal  punto  di  consegna  del  gas, anche   in   forma   liquida,   fino   agli   apparecchi utilizzatori,  l’installazione  ed  i  collegamenti  dei medesimi,  le  predisposizioni  edili  e  meccaniche per l’aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve       essere       installato       l’impianto,       le predisposizioni    edili    e    meccaniche    per    lo scarico       all’esterno       dei       prodotti       della
combustione;
È  da  notare  nuovamente  come  siano  inserite esplicitamente   le   predisposizioni   edili   (citate espressamente)        e        meccaniche        (citate espressamente)  per  l’aerazione  e  la  ventilazione dei    locali    in    cui    deve    essere    installato l’impianto,  le  predisposizioni  edili  e  meccaniche per   lo   scarico   all’esterno   dei   prodotti   della combustione;
f)  impianti  di  sollevamento  di  persone  o  di
cose  per  mezzo  di  ascensori,  di  montacarichi, di scale mobili e simili;
NON CITATI NELLE DEFINIZIONI Vale solo la pena ricordare che per tali impianti
esistono  precise  e  puntuali  norme  giuridiche  e tecniche cui il DM rimanda esplicitamente.
g) gli impianti di protezione antincendio. Gli  impianti di   alimentazione   di   idranti,   gli   impianti   di estinzione  di  tipo  automatico  e  manuale  nonché gli  impianti  di  rilevazione  di  gas,  di  fumo  e d’incendio; È   chiarito   oltre   ogni   dubbio   che   anche   gli impianti    manuali    sono    inseriti    in    questa tipologia,  così  come  è  chiarito  che  gli  impianti di rilevazione di gas, di fumo e d’incendio sono impianti  per  i  quali  è  necessaria  l’abilitazione specifica   per   gli   impianti   indicati   all’art.   1,
comma 2° lettera g).

Massimario-aggiornato-al-10aprile2019-DM-37-2008