Sommario Contenuti
Premessa
L’impianto elettrico utilizzatore in bassa tensione secondo la Norma CEI 64-8, è l’insieme di componenti elettrici elettricamente associati al fine di soddisfare a scopi specifici e aventi caratteristiche coordinate. Fanno parte dell’impianto elettrico tutti i componenti elettrici non alimentati tramite prese a spina, mentre fanno parte dell’impianto elettrico anche gli apparecchi utilizzatori fissi alimentati tramite prese a spina destinate unicamente alla loro alimentazione; di fatto l’impianto elettrico è l’impianto utilizzatore che, normalmente, comprende i circuiti di distribuzione, i circuiti terminali, le apparecchiature di protezione, sezionamento e comando, i quadri elettrici, le prese a spina per l’allacciamento degli utilizzatori mobili.
Sempre con riferimento alla Norma CEI 64-8, l’art. 132.1 stabilisce che gli impianti elettrici devono garantire:
- la protezione delle persone e dei beni;
- il corretto funzionamento in conformità all’uso previsto.
Quanto sopra viene assolto mediante una attenta progettazione ed una corretta installazione che prevede, tra l’altro, l’impiego di prodotti di qualità e pienamente rispondenti alle relative norme e/o certificazioni. Precisamente, con l’entrata in vigore della Legge 46/90, sostituita nel 2008 dal D.M. 37/08, le competenze dei soggetti coinvolti sono il committente, il progettista e l’installatore, definite per l’appunto
- il committente è tenuto a rivolgersi a una impresa abilitata;
- il progettista deve essere regolarmente iscritto nel rispettivo Albo e risulta inequivocabilmente coinvolto per la parte di sua responsabilità
- il progetto deve essere definito in tutte le sue parti, il progettista .
Una corretta progettazione deve avvenire nel rispetto della Guida CEI 0-2 che indica, in funzione del tipo di impianto elettrico, la documentazione di progetto necessaria.
Abrogazione della legge 46 del 5 Marzo 1990
Il 27 marzo 2008 è stata abrogata la Legge n. 46 del 5 marzo 1990 recante:
- norme per la sicurezza degli impianti;
- decadono tutti i relativi decreti attuativi come il regolamento di esecuzione della L. 46/90;
- decade il DM di approvazione del modello della ecc..
Il 22 gennaio 2008 entra in vigore il Decreto Ministeriale n. 37, regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici che sancisce nei fatti la sostituzione integrale della 46/90, con la pubblicazione in data 12/03/2008 sulla Gazzetta Ufficiale numero 61 del Decreto Ministeriale n. 37; quest’ultima entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione, cioè il 27 marzo 2008. Essa, abroga quasi tutta la Legge 46/90 e i relativi decreti attuativi; restano in vigore solamente gli articoli:
- 8 (Finanziamento dell’attività di normazione tecnica);
- 14 (Verifiche);
- 16 (Sanzioni).
Per quanto concerne all’articolo 6 della precedente legge 46/90, inerente le sanzioni, le stesse trovano applicazione ma in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dal nuovo DM 37/08.
Cosa prevedeva la legge 46/90?
Ogni impianto elettrico realizzato necessita, secondo la normativa vigente di una certificazione con la quale vengano dichiarate:
- qualità dei materiali usati;
- i requisiti tecnici dell’installatore
- la garanzia che l’opera realizzata risponda sia alla legge quanto alle normative espresse dal Comitato Elettrotecnico Italiano CEI.
Bisogna precisare la differenza esistente tra le norme CEI e la legge 46/90. Le norme elettriche sono delle “raccolte” di esperienze operative di vari comitati, con le quali e possibile realizzare un impianto elettrico che la stessa legge definisce a “regola d’arte”, cioè perfetto. Le normative possono non essere necessariamente quelle italiane CEI, bensì altre, di paesi diversi, e altrettanto valide. L’installatore in tal caso se ne assume la responsabilità.
La legge invece obbliga i soggetti a operare nel pieno rispetto di essa, non concedendo alternative. Si può quindi affermare che le “norme” sono dei consigli tecnici che è meglio rispettare, mentre la legge impone il totale rispetto dei suoi articoli.
Scopo della legge
Questa legge, entrata in vigore il 5 marzo 1990, è nata per realizzare i seguenti obiettivi:
- regolamentare il settore impiantistico stabilendo i criteri di professionalità e procedure formali per definire i soggetti competenti e autorizzati a operare e a cui il committente (cioè colui che ordina i lavori) ha l’obbligo di rivolgersi
- realizzare tutti gli impianti elettrici a Norma definiti a regola d’arte garantendo la sicurezza in ogni ambiente.
Di seguito vengono descritti brevemente i punti più interessanti di questa legge per il committente.
Obbligo di rivolgersi a professionisti competenti
Il committente ha l’obbligo di rivolgersi a professionisti competenti, con requisiti tecnico – professionali stabiliti dalla legge e regolarmente iscritti all’albo degli artigiani o al registro delle ditte.
L’impianto a regola d’arte
Un impianto a regola d’arte deve essere provvisto di :
- Interruttore automatico differenziale (salvavita);
- Impianto di terra;
- Materiali e apparecchi conformi alla norma CEI;
Nota: gli apparecchi identificati con il marchio IMQ (Istituto Italiano Marchio di Qualità) sono conformi alle Norme CEI e garantiscono affidabilità e sicurezza.
Certificato di abitabilità e di agibilità
Questo certificato viene rilasciato da parte del Sindaco, solo dopo aver acquisito la dichiarazioni di conformità relativa all’impianto.
Dichiarazione di conformità
In questo documento, che deve essere rilasciato al termine dei lavori dall’impresa installatrice, viene dichiarato di aver realizzato un impianto a regola d’arte, utilizzando materiali e componenti realizzati secondo le norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).
Sanzioni
Con il 1 Gennaio 1999 è entrata finalmente a regime la Legge 46/90, “Norme per la sicurezza degli impianti in edifici civili”, che prevedeva (con l’ultima proroga), l’adeguamento degli impianti Elettrici, Termoidraulici, Gas, Antenne ecc., entro il 31 DICEMBRE 1998.
TUTTI GLI IMPIANTI ESISTENTI OGGI DEVONO QUINDI RISPONDERE AI REQUISITI DI LEGGE ED ALLE NORMATIVE TECNICHE.
La legge prevede sanzioni a carico dei proprietari degli immobili e/o degli amministratori di condominio per le parti comuni, in caso di impianti NON rispondenti ai requisiti in essa previsti. Le sanzioni vanno da un minimo di € 258 fino a un massimo di € 2.582 (anno di riferimento: 2.002 )
Art. 1. Ambito di applicazione.
Sono soggetti all’applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
- gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;
- gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche,
- gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
- gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;
- gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;
- gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- gli impianti di protezione antincendio.
Sono altresì soggetti all’applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.
Art. 2. Soggetti abilitati.
Sono abilitate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
L’esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico – professionali, di cui all’articolo 3, da parte dell’imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all’esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti
Art. 3. Requisiti tecnico – professionali.
I requisiti tecnico – professionali di cui all’articolo 2, comma 2, sono i seguenti:
- laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
- oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
- oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell’impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
Art. 4. Accertamento dei requisiti tecnico – professionali. (abrogato dal DPR 392/94)
L’accertamento dei requisiti tecnico – professionali è espletato per le imprese artigiane dalle commissioni provinciali per l’artigianato. Per tutte le altre imprese è espletato da una commissione nominata dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e composta da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dei quali un membro in rappresentanza degli ordini professionali, un membro in rappresentanza dei collegi professionali, un membro in rappresentanza degli enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti membri designati dalle organizzazioni delle categorie più rappresentative a livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate dalla presente legge; la commissione è presieduta da un docente universitario di ruolo di materia tecnica o da un docente di istituto tecnico industriale di ruolo di materia tecnica.
Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico – professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 15.
Art. 5. Riconoscimento dei requisiti tecnico – professionali. (abrogato dal DPR 392/94)
Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico – professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla commissione provinciale per l’artigianato, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, come imprese installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico – professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, come imprese installatrici o di manutenzione negli impianti di cui all’articolo 1.
Art. 6. Progettazione degli impianti.
Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell’articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell’ambito delle rispettive competenze.
La redazione del progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 15.
Il progetto di cui al comma 1 è depositato:
- presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
- presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.
Art 7. Installazione degli impianti.
Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d’arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d’arte.
In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo
Art. 8. Finanziamento dell’attività di normazione tecnica.
Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall’Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l’attività di ricerca di cui all’articolo 3, terzo comma, del decreto – legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all’attività di normazione tecnica, di cui all’articolo 7 della presente legge, svolta dall’UNI e dal CEI.
La somma di cui al comma 1, calcolata sull’ammontare del contributo versato dall’INAIL nel corso dell’anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
Art. 9. Dichiarazione di conformità.
Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell’impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all’articolo 6.
Art. 10. Responsabilità del committente o del proprietario.
Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1 ad imprese abilitate ai sensi dell’articolo 2.
Art. 11. Certificato di abitabilità e di agibilità.
Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.
Art. 12. Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri.
Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché dall’obbligo di cui all’articolo 10, i lavori concernenti l’ordinaria manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.
Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 9.
Art. 13. Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.
Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell’articolo 1 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l’impresa installatrice deposita presso il comune entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell’impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 15.
In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento. Nella relazione di cui all’articolo 9 dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.
Art. 14. Verifiche.
Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell’ambito delle rispettive competenze, di cui all’articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 15.
Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.
Art. 15. Regolamento di attuazione.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con le procedure di cui all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione. Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all’articolo 6 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell’installazione degli impianti, tenuto conto dell’evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.
Commi abrogati dal DPR 392/94:
- Presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato è istituita una commissione permanente, presieduta dal direttore generale della competente Direzione generale del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, o da un suo delegato, e composta da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie imprenditoriali e artigiane interessate, da sei rappresentanti delle professioni designati pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali e da due rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica e di gas.
- La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad indagini e studi sull’evoluzione tecnologica del comparto.
Art. 16. Sanzioni.
Alla violazione di quanto previsto dall’articolo 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all’Art. 15, una sanzione amministrativa da € 51,65 a € 258,23. Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da € 516,46 a € 5.164,5. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 15 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall’albo di cui all’articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell’entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.
Art. 17. Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali.
I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.
Art. 18. Disposizioni transitorie.
Fino all’emanazione del regolamento di attuazione di cui all’articolo 15 sono autorizzate ad eseguire opere di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1 le imprese di cui all’articolo 2, comma 1, le quali sono tenute ad eseguire gli impianti secondo quanto prescritto dall’articolo 7 ed a rilasciare al committente o al proprietario la dichiarazione di conformità recante i numeri di partita IVA e gli estremi dell’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 9.
Art. 19. Entrata in vigore.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Alcune importanti novità del decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008.
- Art. 1. L’ambito di applicazione
Il DM 37/08 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
- Classificazione degli impianti
Sono sempre classificati in sette tipologie elencati come prima, ma la classificazione di seguito è diversa, le differenze importante sono evidenziate in:
L. 46/90 | DM 37/08 | Differenza |
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore; | a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere; |
Sono inserite le seguenti definizioni: la trasformazione degli impianti, gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e quelli delle automazione di porte, cancelli e barriere. Per questi ultimi impianti, pare, indipendentemente dal tipo di alimentazione. |
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche; | b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; | Non comprende più gli impianti inerenti la protezione contro le scariche atmosferiche. |
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; | c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; | Sono inseriti esplicitamente gli impianti di refrigerazione, così sono inserite le opere (non specificate diversamente) di evacuazione dei prodotti delle condense, di ventilazione ed aerazione. |
d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore; | d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; | Pur essendo la definizione diversa, non si tratta di diversa tipologia di impianti. |
e) gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore; | e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; |
Sono inserite esplicitamente le opere (non specificate diversamente) di evacuazione dei prodotti delle condense, di ventilazione ed aerazione. |
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili | f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; | Identica definizione |
g) gli impianti di protezione antincendio. | g) impianti di protezione antincendio. | Identica definizione |
La differenza tra le tipologie, spicca se si entra nel dettaglio delle definizioni dell’art. 2, che evidenzia:
DM 37/08 Art. 1. Classificazione degli impianti |
DM 37/08 Art. 2. Definizioni relative agli impianti |
NOVITÀ |
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere; | Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell’ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all’esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici; | Sono compresi gli impianti di produzione (generatori) non esplicitamente indicati nella L. 46/90, anche se nel limite dei 20 kw. Sono comprese anche le automazioni di porte, cancelli e barriere (per questi impianti, pare, indipendentemente dal tipo di alimentazione). Sono compresi anche gli impianti esterni agli edifici se funzionalmente collegati ad esempio illuminazioni di giardini. Fanno parte della tipologia a) gli impianti ad installazione fissa, alimentati a tensione superiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua. Inoltre, i sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche, sono da ritenersi appartenenti all’impianto elettrico; |
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; | Impianti radiotelevisivi ed elettronici, le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione e alla ricezione dei segnali e dei dati; gli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all’impianto elettrico; ai fini dell’autorizzazione, dell’installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente; | Il limite dell’impianto b) è determinato dalla alimentazione. Le installazioni fisse alimentate a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua sono considerate elettroniche. Non fanno più parte di questa categoria di impianti i sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche perché sono da ritenersi appartenenti all’impianto elettrico. È chiarito che in questa categoria rientrano gli impianti di trasmissione segnali, voce e dati (cablaggi strutturati). Per tali impianti non è data limitazione dimensionale, ma l’autorizzazione indicata deve essere intesa come la “precedente” autorizzazione Telecom che è necessaria per connettere l’impianto alla rete pubblica qualora tale connessione sia effettuata per mezzo di un numero di linee superiore a due. Gli impianti di sicurezza anti intrusione sono in questa tipologia ma non gli impianti di sicurezza intesi come rilevazione di gas, di fumo e d’incendio. |
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; |
NON CITATI NELLE DEFINIZIONI | Pur non essendo citata nelle definizioni tale tipologia di impianto, è da notare nuovamente come siano inserite esplicitamente le opere (non specificate diversamente) di evacuazione dei prodotti delle condense, di ventilazione ed aerazione |
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; | NON CITATI NELLE DEFINIZIONI | Pur non essendo citata nelle definizioni tale tipologia di impianto, si ricorda che non esistono norme tecniche per l’installazione di tali impianti. |
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; | Impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas: l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l’installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l’aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l’impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione; |
È da notare nuovamente come siano inserite esplicitamente le predisposizioni edili (citate espressamente) e meccaniche (citate espressamente) per l’aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l’impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all’esterno dei prodotti della combustione; |
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; |
NON CITATI NELLE DEFINIZIONI | Vale solo la pena ricordare che per tali impianti esistono precise e puntuali norme giuridiche e tecniche cui il DM rimanda esplicitamente. |
g) gli impianti di protezione antincendio. | Gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d’incendio; | È chiarito oltre ogni dubbio che anche gli impianti manuali sono inseriti in questa tipologia, così come è chiarito che gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d’incendio sono impianti per i quali è necessaria l’abilitazione specifica per gli impianti indicati all’art. 1, comma 2° lettera g). |